Art. 2
In vigore dal 25 feb 2021
Fatto salvo quanto indicato nell', non sono sollevate obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e ai dati corrispondenti a detti impianti.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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