Art. 1
In vigore dal 25 feb 2021
1. L'iscrizione degli impianti ripresi all'allegato I della presente decisione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE presentati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva e i dati corrispondenti a detti impianti sono respinti.
2. I dati sull'assegnazione gratuita delle quote relativi all'impianto ripreso all'allegato II della presente decisione iscritto negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE presentati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva sono respinti.
3. I dati corrispondenti ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto degli impianti ripresi all'allegato III della presente decisione iscritti negli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE e presentati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE sono respinti.
4. Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare i dati relativi alla scissione in sottoimpianti comunicati per gli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 3 e riportati nell'allegato III della presente decisione prima di stabilire i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per ciascun anno dal 2021 al 2025 a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331.
5. Le modifiche di cui al paragrafo 4 sono notificate alla Commissione non appena possibile, e lo Stato membro non procede alla fissazione dei quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per ciascun anno dal 2021 al 2025, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331 fino a quando non siano state apportate modifiche accettabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:355:oj#art-1