Art. 1

In vigore dal 25 feb 2021
1.   L'iscrizione degli impianti ripresi all'allegato I della presente decisione negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE presentati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva e i dati corrispondenti a detti impianti sono respinti. 2.   I dati sull'assegnazione gratuita delle quote relativi all'impianto ripreso all'allegato II della presente decisione iscritto negli elenchi degli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE presentati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva sono respinti. 3.   I dati corrispondenti ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto degli impianti ripresi all'allegato III della presente decisione iscritti negli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE e presentati alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE sono respinti. 4.   Non saranno sollevate obiezioni qualora uno Stato membro decidesse di modificare i dati relativi alla scissione in sottoimpianti comunicati per gli impianti situati nel suo territorio di cui agli elenchi menzionati al paragrafo 3 e riportati nell'allegato III della presente decisione prima di stabilire i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per ciascun anno dal 2021 al 2025 a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331. 5.   Le modifiche di cui al paragrafo 4 sono notificate alla Commissione non appena possibile, e lo Stato membro non procede alla fissazione dei quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per ciascun anno dal 2021 al 2025, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331 fino a quando non siano state apportate modifiche accettabili.
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Art. 1 Decisione (UE) 2021/355 — Testo vigente | Portale Normativo