Art. 2
In vigore dal 22 feb 2021
1. Prima di ciascuna riunione delle parti in cui tale organo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti giuridici sull’Unione si adottano le misure necessarie affinché la posizione da adottare a nome dell’Unione tenga conto delle più recenti e altre informazioni pertinenti fornite alla Commissione, in conformità con i principi e gli orientamenti di cui all’, paragrafo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1, e sulla base delle informazioni ivi menzionate, la Commissione presenta al Consiglio, in tempo utile prima di ciascuna riunione delle parti, un documento scritto contenente i dettagli della proposta di specificazione della posizione dell’Unione per la discussione e l’approvazione dei dettagli della posizione da adottare a nome dell’Unione.
3. Se nel corso di una riunione delle parti è impossibile raggiungere un accordo, anche in loco, affinché la posizione dell’Unione tenga conto di nuovi elementi, la questione è deferita al Consiglio o ai suoi organi preparatori.
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