Art. 1
In vigore dal 22 feb 2021
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di riunione delle parti dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è conforme ai principi e agli orientamenti sulla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di riunione delle parti (6).
2. La posizione di cui paragrafo 1 è stabilita per la prima riunione di riesame nonché per le tre successive riunioni biennali delle parti e le eventuali riunioni intersessionali connesse.
Storico versioni
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