Art. 3
In vigore dal 18 feb 2021
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’, paragrafo 3, è pari a 2 658 139 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con il GICHD ai cui sensi l’ISU deve assicurare l’identità e la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
5. L’ISU attua i progetti di cui all’, paragrafo 3, conformemente alla decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in seno all’ISU, adottata nel 2015 in occasione della quattordicesima riunione degli Stati parte. L’ISU fornisce, tra le altre, relazioni descrittive e trimestrali, come anche un quadro logico e una matrice di attività che figurano nell’allegato.
Storico versioni
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