Art. 1
In vigore dal 18 feb 2021
1. Per contribuire alla sicurezza umana sostenendo l’attuazione del piano d’azione di Oslo 2020-2024 («piano d’azione di Oslo») adottato dagli Stati parte in occasione della quarta conferenza di revisione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione»), nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza e conformemente alle pertinenti decisioni della comunità internazionale, l’Unione persegue i seguenti obiettivi:
a)
sostenere gli sforzi degli Stati parte per attuare gli aspetti relativi all’indagine e allo sminamento e all’educazione ai rischi posti dalle mine e alla riduzione di tali rischi del piano d’azione di Oslo;
b)
sostenere gli sforzi degli Stati parte per attuare gli aspetti del piano d’azione di Oslo relativi all’assistenza alle vittime;
c)
promuovere l’universalizzazione della convenzione e promuovere norme contro qualsiasi impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione;
d)
sostenere gli sforzi degli Stati parte che conservano le mine antipersona per scopi consentiti per aumentare le capacità di comunicazione, provvedere affinché il numero di tali mine conservate non superi il numero minimo assolutamente necessario, nonché esplorare, ove possibile, alternative alle mine antipersona non disinnescate a fini di formazione e ricerca;
e)
dimostrare l’impegno continuo dell’Unione e dei suoi Stati membri a favore della convenzione e la loro determinazione a cooperare con gli Stati parti che necessitano di sostegno per rispettare i loro impegni conformemente alla convenzione, e a estendere l’assistenza a tali Stati, rafforzando al contempo il ruolo guida dell’Unione nel perseguire il proposito della convenzione di porre fine in modo definitivo alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dalle mine antipersona.
2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 devono essere perseguiti in modo da rafforzare la tradizione, promossa dalla convenzione, di partenariato e di collaborazione tra Stati, organizzazioni non governative e organizzazioni di altro tipo, compresi i rappresentanti delle comunità colpite dal problema delle mine. Tutte le azioni devono garantire un approccio inclusivo a tutti i livelli.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione sostiene i seguenti progetti:
a)
sostegno all’attuazione dell’ della convenzione, alla cooperazione e all’assistenza internazionali e alla trasparenza e allo scambio di informazioni;
b)
sostegno all’attuazione dell’assistenza alle vittime, alla cooperazione e all’assistenza internazionali e alla trasparenza e allo scambio di informazioni;
c)
sostegno agli sforzi di universalizzazione e promozione delle norme della convenzione;
d)
sostegno alle alternative all’uso di mine antipersona non disinnescate a fini di formazione e cooperazione e assistenza rafforzate;
e)
dimostrare l’impegno dell’Unione e dei suoi Stati membri e garantirne la visibilità, in particolare tramite sessioni informative annuali per pubblicizzare le attività previste dalla presente decisione e i loro risultati e attraverso l’organizzazione di un evento di chiusura, sottolineando in tal modo il contributo dell’Unione all’attuazione della convenzione.
4. Una descrizione dettagliata delle misure da intraprendere per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato.
Storico versioni
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