Art. 5

Compiti

In vigore dal 12 feb 2021
Compiti Le agenzie sono incaricate dei seguenti compiti connessi all’attuazione delle parti dei programmi dell’Unione e delle attività ad esse delegate: a) gestione di alcune o di tutte le fasi di attuazione del programma e di alcune o di tutte le fasi della vita di progetti specifici sulla base dei programmi di lavoro adottati dalla Commissione; b) gestione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, se del caso; c) fornitura di servizi generali di supporto amministrativo e logistico, se del caso; d) adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese ed esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione dei programmi e delle attività; e) fornitura di informazioni sull’attuazione dei programmi al fine di sostenere la Commissione nei suoi compiti di definizione delle politiche; f) esecuzione dei finanziamenti laddove loro affidati: — da altri programmi dell’Unione, o da parti di essi, se l’atto che istituisce un programma la cui attuazione è già affidata a tale agenzia prevede la possibilità di aggiungere finanziamenti a tale programma, o a parti di esso, sulla base del programma o dei programmi di lavoro pertinenti e secondo le condizioni stabilite nell’atto di delega; — trasferiti da fondi in regime di gestione concorrente, se l’atto che istituisce il programma la cui attuazione è già affidata a tale agenzia prevede tale trasferimento a tale programma, o a parti di esso, sulla base del programma o dei programmi di lavoro pertinenti e secondo le condizioni stabilite nell’atto di delega.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2021:173:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo