Art. 5
Compiti
In vigore dal 12 feb 2021
Compiti
Le agenzie sono incaricate dei seguenti compiti connessi all’attuazione delle parti dei programmi dell’Unione e delle attività ad esse delegate:
a)
gestione di alcune o di tutte le fasi di attuazione del programma e di alcune o di tutte le fasi della vita di progetti specifici sulla base dei programmi di lavoro adottati dalla Commissione;
b)
gestione dei progetti pilota e delle azioni preparatorie ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, se del caso;
c)
fornitura di servizi generali di supporto amministrativo e logistico, se del caso;
d)
adozione degli atti di esecuzione del bilancio delle entrate e delle spese ed esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione dei programmi e delle attività;
e)
fornitura di informazioni sull’attuazione dei programmi al fine di sostenere la Commissione nei suoi compiti di definizione delle politiche;
f)
esecuzione dei finanziamenti laddove loro affidati:
—
da altri programmi dell’Unione, o da parti di essi, se l’atto che istituisce un programma la cui attuazione è già affidata a tale agenzia prevede la possibilità di aggiungere finanziamenti a tale programma, o a parti di esso, sulla base del programma o dei programmi di lavoro pertinenti e secondo le condizioni stabilite nell’atto di delega;
—
trasferiti da fondi in regime di gestione concorrente, se l’atto che istituisce il programma la cui attuazione è già affidata a tale agenzia prevede tale trasferimento a tale programma, o a parti di esso, sulla base del programma o dei programmi di lavoro pertinenti e secondo le condizioni stabilite nell’atto di delega.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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