Art. 3

In vigore dal 29 dic 2020
La presidente della Commissione europea è autorizzata a firmare gli accordi di cui all' a nome della Comunità europea dell'energia atomica e a designare la/le persona/e abilitata/e a prendere tutte le misure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo di cui all'.
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Art. 3 Decisione (UE) 2020/2255 — Testo vigente | Portale Normativo