Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 dic 2020
La presidente della Commissione europea è autorizzata a firmare gli accordi di cui all' a nome della Comunità europea dell'energia atomica e a designare la/le persona/e abilitata/e a prendere tutte le misure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2020:2255:oj#art-3