Art. 2
In vigore dal 23 dic 2020
Le procedure di cui agli articoli da 7 a 11 e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della decisione n. 445/2014/UE che sono già state completate per il titolo 2021 mantengono la propria validità. L’anno del titolo è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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