Art. 1
In vigore dal 23 dic 2020
La decisione n. 445/2014/UE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all’allegato (“calendario”) e, negli anni pertinenti, a una città di un paese dell’Associazione europea di libero scambio che è parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (“paese EFTA/SEE”), di un paese candidato o potenziale candidato o a una città di un paese che aderisce all’Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5. Tuttavia, nel 2023 il titolo è detenuto al massimo da una sola città di ciascuno dei tre Stati membri indicati nel calendario.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le città degli Stati membri possono detenere il titolo per un anno conformemente all’ordine degli Stati membri risultante dal calendario. Le città che detengono il titolo nel 2020 possono continuare a detenere il titolo fino al 30 aprile 2021, senza che l’anno di designazione sia modificato.»;
2)
all’articolo 4, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il programma culturale copre l’anno della manifestazione ed è specificamente ideato per il titolo, secondo i criteri di cui all’articolo 5. Tuttavia, le città che detengono il titolo nel 2020 possono continuare ad attuare il loro programma culturale fino al 30 aprile 2021.»;
3)
all’articolo 16, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Le città interessate predispongono le loro relazioni di valutazione e le trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno del titolo. Tuttavia, le città che detengono il titolo nel 2020 predispongono le loro relazioni di valutazione e le trasmettono alla Commissione entro il 30 aprile 2022.»;
4)
l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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