Art. 2
Equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
In vigore dal 22 dic 2020
Equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che i suddetti materiali prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.
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