Art. 1

Equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi

In vigore dal 22 dic 2020
Equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi Le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito (3) sono equivalenti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nell’Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che i suddetti materiali prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.
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