Art. 2

In vigore dal 21 dic 2020
1.   La Commissione informa gli Stati membri, nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in merito alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’. 2.   La Commissione pubblica sul proprio sito web, a titolo puramente informativo, una sintesi aggiornata delle informazioni contenute nelle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell’.
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