Art. 1

In vigore dal 21 dic 2020
1.   Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione entro tre giorni dalla prima conferma di un’infezione da SARS-CoV-2 in nittereuti (Nyctereutes procyonoides), visoni e altri animali della famiglia dei mustelidi nel loro territorio. 2.   Se dopo la prima conferma di cui al paragrafo 1 si verificano altri casi o focolai di nuove infezioni da SARS-CoV-2 negli animali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri presentano una relazione di follow-up con cadenza settimanale. Gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione di follow-up anche nel caso vi siano aggiornamenti di rilievo riguardanti l’epidemiologia della malattia e le relative implicazioni zoonotiche. 3.   Nelle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, per ciascun caso o focolaio di infezione, occorre comunicare le informazioni elencate nell’allegato della presente decisione. 4.   Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse in un formato elettronico che sarà stabilito dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
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