Art. 3
In vigore dal 16 dic 2020
Le quantità totali a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/842 di cui si può tenere conto ai fini della conformità di uno Stato membro a norma dell’articolo 9 di detto regolamento si applicano come indicato nell’allegato III della presente decisione.
Storico versioni
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