Art. 2
In vigore dal 16 dic 2020
L’assegnazione annuale di emissioni per ciascuno Stato membro per ogni anno del periodo dal 2021 al 2030 a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, adeguata conformemente all’articolo 10 di detto regolamento, si applica come indicato nell’allegato II della presente decisione.
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