Art. 2
In vigore dal 27 nov 2020
L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1349 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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