Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 nov 2020
L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1349 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «calzature» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.».
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