Art. 2
In vigore dal 18 nov 2020
1. Entro il 30 giugno 2021 sono effettuate visite di valutazione in Irlanda in conformità delle procedure pertinenti previste dal regolamento (UE) n. 1053/2013, per verificare il corretto funzionamento del SIS e la corretta applicazione della decisione 2007/533/GAI.
2. Entro il 31 dicembre 2021 sono inviati questionari e sono effettuate visite di valutazione in Irlanda in conformità delle procedure pertinenti previste dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare se i requisiti relativi all’insieme della legislazione e delle attività operative pertinenti sono soddisfatti e se le disposizioni dell’acquis di Schengen riguardante la cooperazione giudiziaria, la cooperazione in materia di stupefacenti, la cooperazione di polizia e l’articolo 26 della convenzione di Schengen è applicato correttamente.
3. Le relazioni di valutazione redatte conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 1053/2013 tengono conto dello stato di preparazione per l’applicazione o, se del caso, per l’applicazione provvisoria, da parte dell’Irlanda, delle disposizioni di cui all’, paragrafo 3, della presente decisione.
4. Le relazioni di valutazione sono presentate al Consiglio. Tali relazioni di valutazione stabiliscono se le condizioni per l’applicazione delle pertinenti disposizioni nel settore specifico sono soddisfatte dall’Irlanda. Qualora una relazione di valutazione relativa a uno dei settori seguenti: cooperazione giudiziaria, cooperazione in materia di stupefacenti, cooperazione di polizia e articolo 26 della convenzione di Schengen, concluda che le condizioni per l’applicazione delle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen in Irlanda in tale settore non sono soddisfatte da quest’ultima, tale relazione di valutazione indica espressamente se e in che modo la mancata attuazione di tali condizioni incida sul corretto funzionamento del SIS. Alla luce dei risultati e delle valutazioni contenute in tali relazioni di valutazione, si applica l’articolo 15 del regolamento (UE) 1053/2013.
5. In deroga all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1053/2013, l’Irlanda presenta alla Commissione e al Consiglio un piano d’azione volto a correggere le carenze riscontrate nelle relazioni di valutazione entro un mese dalla data di adozione delle raccomandazioni di cui all’articolo 15 di tale regolamento.
Qualora la Commissione concluda nella sua valutazione che il piano d’azione presentato dall’Irlanda è inadeguato o se la relazione di valutazione identifichi alcuna carenza che incide seriamente sul corretto funzionamento del SIS e tale carenza non sia stata corretta dall’Irlanda entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione delle raccomandazioni di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013, cessa il diritto dell’Irlanda di avere accesso operativo al SIS fino a quando le condizioni per l’applicazione di tali disposizioni non siano soddisfatte da parte dell’Irlanda.
Per stabilire se l’Irlanda abbia corretto le carenze riscontrate e se siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione delle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen, la Commissione presenta al Consiglio una valutazione alla fine del periodo di sei mesi di cui al secondo comma. La Commissione trasmette tale valutazione anche al Parlamento europeo.
Qualora la valutazione concluda che le condizioni per l’applicazione delle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen necessarie per il corretto funzionamento del SIS non sono soddisfatte dall’Irlanda, il Consiglio, entro un mese dalla data di tale valutazione, mediante un atto di esecuzione:
a)
fissa la data a decorrere dalla quale l’, paragrafo 2, lettera a), e l’, paragrafi 4 e 5, nella misura in cui tali disposizioni si riferiscono al funzionamento del SIS, cessano di applicarsi; e
b)
adotta le misure transitorie necessarie per assicurare lo scambio di informazioni supplementari per quanto riguarda le segnalazioni introdotte nel SIS prima della data di cui alla lettera a) del presente comma.
Eu-LISA provvede alle disposizioni necessarie per scollegare l’Irlanda dal SIS.
Se del caso, il Consiglio esamina la situazione ai fini dell’adozione di una nuova decisione mediante un atto di esecuzione che fissa la data per l’applicazione provvisoria da parte dell’Irlanda delle disposizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera a), della presente decisione.
6. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, previo positivo completamento delle valutazioni, entro il 31 dicembre il Consiglio esamina la situazione, in conformità dell’, paragrafo 1, della decisione 2002/192/CE, in combinato disposto con l’ del protocollo n. 19, al fine di adottare una decisione di esecuzione che fissi la data per l’applicazione definitiva da parte dell’Irlanda delle disposizioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, della presente decisione.
La decisione di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo tiene conto dello stato di applicazione delle disposizioni di cui all’, paragrafo 3.
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