Art. 1

In vigore dal 18 nov 2020
1.   Le disposizioni di cui all’, lettera a), punto ii), della decisione 2002/192/CE, nella misura in cui si riferiscono alla protezione dei dati, tra cui le disposizioni pertinenti degli atti che costituiscono gli sviluppi dell’acquis di Schengen adottati dopo l’adozione della decisione 2002/192/CE ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono messe in applicazione e si applicano all’Irlanda nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia a decorrere dall’1 gennaio 2021. 2.   Le disposizioni seguenti, tra cui le disposizioni pertinenti degli atti che costituiscono gli sviluppi dell’acquis di Schengen adottati dopo l’adozione della decisione 2002/192/CE ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono messe in applicazione e si applicano all’Irlanda nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia in via provvisoria e alle condizioni specificate nella presente decisione, a decorrere dall’1 gennaio 2021: a) le disposizioni di cui all’, lettera a), punti ii) e iii), della decisione 2002/192/CE, nella misura in cui riguardano il funzionamento del SIS; e b) e rimanenti disposizioni di cui all’ della decisione 2002/192/CE. 3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo: a) l’articolo 27 della convenzione di Schengen, comprese la direttiva 2002/90/CE e la decisione quadro 2002/946/GAI, che costituiscono i suoi successivi sviluppi, nonché le decisioni 2008/149/GAI e 2011/349/UE sono messe in applicazione e si applicano in Irlanda in via provvisoria al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2022; b) la decisione del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 è messa in applicazione e si applica in Irlanda in via provvisoria al più tardi a decorrere dal 1o luglio 2022. L’Irlanda notifica al Consiglio la data a decorrere dalla quale avvierà l’attuazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo. 4.   A decorrere dal 4 gennaio 2021 le segnalazioni SIS definite all’, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2007/533/GAI, e di cui ai capi V (segnalazione di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione), VI (segnalazione di persone scomparse), VII (segnalazione di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario), VIII (segnalazione di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico) e IX (segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale) di tale decisione, nonché le informazioni supplementari e i dati complementari definiti ai sensi del relativo , paragrafo 1, lettere b) e c), connessi a tali segnalazioni, sono messi a disposizione dell’Irlanda in conformità di tale decisione. 5.   A decorrere dal 15 marzo 2021 l’Irlanda inserisce i dati nel SIS e utilizza i dati SIS nonché le informazioni supplementari e i dati complementari di cui al paragrafo 4, in conformità della decisione 2007/533/GAI.
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