Art. 2
In vigore dal 12 nov 2020
1. Il gestore finanziario può fissare il tasso di copertura effettivo al 100 % al fine di soddisfare il requisito di cui all’articolo 213, paragrafo 1, del regolamento finanziario, ossia garantire che il livello di tutela rispetto alle passività finanziarie dell’Unione sia equivalente al livello che sarebbe fornito dai rispettivi tassi di copertura se le risorse fossero depositate e gestite separatamente.
2. Il paragrafo 1 si applica solo nei casi in cui non siano pienamente disponibili le informazioni su uno strumento di finanziamento importante all’interno del fondo comune di copertura, che siano essenziali per calcolare il tasso di copertura effettivo in modo prudente.
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