Art. 1
In vigore dal 12 nov 2020
1. La Commissione fornisce al gestore finanziario le seguenti informazioni:
a)
le previsioni dei flussi in entrata e in uscita per i pertinenti comparti del fondo comune di copertura per il periodo pertinente;
b)
altre informazioni pertinenti necessarie per determinare l’adeguatezza della copertura, sulla base della metodologia di calcolo del tasso di copertura effettivo.
2. Il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo applicabile per il periodo annuale pertinente conformemente alla procedura di bilancio, utilizzando le informazioni fornite a norma del paragrafo 1.
Tuttavia, in deroga al primo comma per quanto riguarda la conformità alla procedura di bilancio, il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo applicabile per il primo periodo annuale utilizzando appena possibile le informazioni disponibili e pertinenti.
3. Il gestore finanziario calcola il tasso di copertura effettivo utilizzando la metodologia di cui all’allegato. Il gestore finanziario correda il calcolo del tasso di copertura effettivo di una valutazione delle condizioni di mercato e di ogni altra ipotesi pertinente utilizzata nel calcolo, secondo quanto stabilito nella metodologia.
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