Art. 3

Procedura per la valutazione e il monitoraggio

In vigore dal 27 ott 2020
Procedura per la valutazione e il monitoraggio 1.   Alle segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing che menzionano un’alta carica della BCE come persona a cui si attribuisce la violazione o a cui tale persona è associata deve essere dato seguito in conformità alla decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea (BCE/2016/3) (3) qualora ricadano nell’ambito di applicazione di tale decisione. 2.   Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo 1 non ricadano nell’ambito di applicazione della decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), a queste deve essere dato seguito ai sensi della circolare amministrativa 01/2006 sulle indagini amministrative interne (4). 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, l’autorità competente designata ai sensi dell’ può: a) inoltrare le informazioni ricevute al Comitato etico della BCE per un suo parere in merito prima di stabilire se giustifichino o meno un’indagine interna; b) qualora ritenga che le informazioni ricevute giustifichino un’indagine amministrativa interna, decidere, in deroga all’, paragrafi da 1 a 4, della circolare amministrativa 01/2006, di aprire direttamente un’indagine amministrativa e adottare la relativa decisione ai sensi dell’, paragrafi 5 e 6, della circolare amministrativa 01/2006, con la possibilità che l’autorità competente designata ai sensi dell’ decida in via eccezionale di intraprendere essa stessa l’indagine amministrativa, designando in tal caso una persona oppure una commissione, di livello adeguatamente elevato, per la conduzione dell’indagine.
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