Art. 2

Autorità competente

In vigore dal 27 ott 2020
Autorità competente Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing si riferiscano a un’alta carica della BCE come persona alla quale la violazione è attribuita o con la quale tale persona è associata, l’autorità competente che valuta tali segnalazioni e comunica i propri commenti agli autori delle segnalazioni, e/o che dà seguito a tali segnalazioni, è: a) il presidente; oppure b) il vicepresidente, qualora l’alta carica della BCE menzionata nella segnalazione sia il presidente.
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