Art. 14

Contributi in natura alle attività di formazione e di istruzione

In vigore dal 19 ott 2020
Contributi in natura alle attività di formazione e di istruzione 1.   Ciascuno Stato membro, istituzione dell'Unione, agenzia dell'Unione e istituto e il SEAE si fanno carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all'AESD, tra cui retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD. 2.   Ogni partecipante alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.
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