Art. 14
Contributi in natura alle attività di formazione e di istruzione
In vigore dal 19 ott 2020
Contributi in natura alle attività di formazione e di istruzione
1. Ciascuno Stato membro, istituzione dell'Unione, agenzia dell'Unione e istituto e il SEAE si fanno carico di tutte le spese relative alla propria partecipazione all'AESD, tra cui retribuzioni, indennità, spese di viaggio e di soggiorno e costi relativi al supporto organizzativo e amministrativo delle attività di formazione e di istruzione dell'AESD.
2. Ogni partecipante alle attività di formazione e di istruzione dell'AESD sostiene tutte le spese relative alla propria partecipazione.
Storico versioni
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