Art. 13
Personale dell'AESD
In vigore dal 19 ott 2020
Personale dell'AESD
1. Il personale dell'AESD è costituito da:
a)
personale distaccato presso l'AESD dalle istituzioni dell'Unione, dal SEAE e dalle agenzie dell'Unione;
b)
esperti nazionali distaccati presso l'AESD dagli Stati membri;
c)
personale a contratto qualora non si individui alcun esperto nazionale e previa approvazione da parte del comitato direttivo.
2. L'AESD può accogliere tirocinanti nonché professori e ricercatori invitati.
3. Il numero di membri del personale dell'AESD è deciso dal comitato direttivo congiuntamente al bilancio per l'anno successivo ed è chiaramente correlato al numero di attività di formazione e di istruzione dell'AESD e agli altri compiti di cui all'.
4. La decisione dell'AR che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il SEAE si applica mutatis mutandis agli esperti nazionali distaccati presso l'AESD dagli Stati membri. Lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (6) si applica al personale distaccato presso l'AESD dalle istituzioni dell'Unione, compreso il personale a contratto a carico del bilancio dell'AESD.
5. Il comitato direttivo, su proposta dell'AR, definisce ove necessario le condizioni applicabili ai tirocinanti e ai professori e ricercatori invitati.
6. Il personale dell'AESD non può concludere contratti o assumere alcun tipo di obblighi finanziari a nome dell'AESD senza la previa autorizzazione scritta del capo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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