Art. 3

Comunicazione di informazioni agli interessati

In vigore dal 15 ott 2020
Comunicazione di informazioni agli interessati 1.   La Commissione pubblica sul suo sito web informative sulla protezione dei dati con le quali rende note a tutti gli interessati le attività da essa svolte che comportano il trattamento dei loro dati personali ai fini delle analisi e delle procedure con riguardo al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione a norma del regolamento (UE) 2019/452. La Commissione provvede affinché gli interessati siano informati individualmente secondo modalità adeguate, laddove ciò sia possibile senza compromettere il funzionamento del meccanismo di cooperazione. 2.   Allorché limita, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini delle analisi e delle procedure con riguardo al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione a norma del regolamento (UE) 2019/452, la Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all’ della presente decisione.
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Comunicazione di informazioni agli interessati (Art. 3 Decisione (UE) 2020/1502) — Testo vigente | Portale Normativo