Art. 2

Eccezioni e limitazioni applicabili

In vigore dal 15 ott 2020
Eccezioni e limitazioni applicabili 1.   Allorché esercita le proprie funzioni con riguardo ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se si applichi una delle eccezioni previste in tale regolamento. 2.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, qualora l’esercizio dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione ai dati personali trattati dalla Commissione comprometta la finalità delle analisi e delle procedure della Commissione con riguardo al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione istituito ai sensi del regolamento (UE) 2019/452, ad esempio rivelandone gli strumenti e i metodi, o leda i diritti e le libertà di altri interessati, la Commissione può limitare l’applicazione: a) degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725; e b) del principio di trasparenza di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19, 20 e 35 di tale regolamento. 3.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7, la Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo: a) quando l’esercizio di tali diritti e obblighi in relazione ai dati personali ottenuti da un altro organo, organismo o istituzione dell’Unione potrebbe essere limitato da tale altro organo, organismo o istituzione dell’Unione sulla base degli atti giuridici di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX di tale regolamento, o conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (5); b) quando l’esercizio di tali diritti e obblighi in relazione ai dati personali ottenuti da un’autorità competente di uno Stato membro potrebbe essere limitato dalle autorità competenti di detto Stato membro sulla base degli atti di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o a norma delle misure nazionali di recepimento dell’articolo 13, paragrafo 3, dell’articolo 15, paragrafo 3, o dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); c) quando l’esercizio di tali diritti e obblighi comprometterebbe la cooperazione tra la Commissione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali con riguardo al controllo degli investimenti esteri diretti. Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione consulta le istituzioni, gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che alla Commissione non risulti evidente che l’applicazione di una limitazione è prevista in virtù di uno degli atti di cui alle suddette lettere. La lettera c) del primo comma non si applica qualora sull’interesse della Commissione a cooperare con paesi terzi o organizzazioni internazionali prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano: a) l’applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e le limitazioni di determinati diritti a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725; b) l’articolo 23 del regolamento interno della Commissione (8). 5.   Qualsiasi limitazione dei diritti e degli obblighi di cui al paragrafo 2 è necessaria e proporzionata tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
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