Art. 3
In vigore dal 12 ott 2020
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’ è pari a 2 059 838 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di contributo con l’UNOPS. Tale accordo di contributo prevede che l’UNOPS assicuri la visibilità del contributo dell’Unione.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di contributo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’adozione della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione di tale accordo di contributo.
Storico versioni
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