Art. 2
In vigore dal 12 ott 2020
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica delle attività di cui all’ è affidata all’UNOPS. Quest’ultimo svolge tale compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l’UNOPS.
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