Art. 2
In vigore dal 12 ott 2020
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione delle attività di progetto di cui all’, paragrafo 2, è affidata all’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni («Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA»). La scelta del BAFA è giustificata dall’esperienza di cui ha dato prova, dalle sue qualifiche e dalla sua necessaria conoscenza specialistica dell’intera gamma di attività svolte dall’Unione nel settore del controllo delle esportazioni di armi.
3. Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.
Storico versioni
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