Art. 1
In vigore dal 12 ott 2020
1. Al fine di promuovere la pace e la sicurezza e conformemente alla strategia europea in materia di sicurezza e alla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione, l’Unione persegue gli obiettivi seguenti:
a)
promuovere l’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi da parte di paesi terzi, conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC e nell’ATT, e ricercare, ove opportuno, complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell’Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso; e
b)
sostenere gli sforzi compiuti dai paesi terzi a livello nazionale e regionale per rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali e per attenuare il rischio di diversione delle armi verso utilizzatori non autorizzati.
2. L’Unione persegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante le seguenti attività di progetto:
a)
promuovere ulteriormente tra i paesi terzi i criteri e i principi di cui alla posizione comune 2008/944/PESC e all’ATT sulla base dei risultati raggiunti mediante l’attuazione dell’azione comune 2008/230/PESC e delle decisioni 2009/1012/PESC, 2012/711/PESC, (PESC) 2015/2309 e (PESC) 2018/101;
b)
assistere i paesi terzi nella redazione, nell’aggiornamento e nell’attuazione, ove opportuno, delle pertinenti misure legislative e amministrative che mirano a porre in essere un efficace sistema di controllo delle esportazioni di armi convenzionali;
c)
assistere i paesi beneficiari nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell’esecuzione per assicurare un’attuazione e un’esecuzione adeguate dei controlli sulle esportazioni di armi;
d)
assistere i paesi beneficiari nelle attività di sensibilizzazione rivolte alla loro industria nazionale degli armamenti per garantire il rispetto dei regolamenti in materia di controllo delle esportazioni;
e)
promuovere la trasparenza e la responsabilità nel commercio internazionale di armi, anche mediante il sostegno a misure nazionali e regionali che incentivino la trasparenza e l’adeguata supervisione per quanto riguarda l’esportazione di armi convenzionali;
f)
incoraggiare i paesi beneficiari che non hanno compiuto passi in direzione dell’adesione all’ATT a partecipare a tale trattato e incoraggiare i firmatari dell’ATT a ratificarlo; e
g)
promuovere l’ulteriore esame del rischio di diversione delle armi e della relativa attenuazione, dal punto di vista sia dell’importazione sia dell’esportazione.
Una descrizione dettagliata delle attività del progetto di cui al presente paragrafo è contenuta nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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