Art. 4

In vigore dal 2 ott 2020
1.   Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa. 2.   La Slovenia funge da Stato membro coordinatore a norma dell’, paragrafo 2, lettera a). 3.   Lo Stato membro che riceve una domanda a norma dell’ notifica immediatamente alla Slovenia il quantitativo oggetto della domanda. La Slovenia comunica immediatamente agli Stati membri notificanti se nell’autorizzazione viene superato il quantitativo massimo previsto dall’, paragrafo 2, lettera a).
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Art. 4 Decisione (UE) 2020/1401 — Testo vigente | Portale Normativo