Art. 3

In vigore dal 2 ott 2020
Qualsiasi fornitore che desideri immettere sul mercato le sementi di cui all’ presenta domanda di autorizzazione allo Stato membro nel quale è stabilito o nel quale importa. Lo Stato membro interessato autorizza il fornitore a immettere sul mercato le sementi, salvo nel caso in cui: 1) vi siano motivi sufficienti per dubitare della capacità del fornitore di immettere sul mercato il quantitativo di sementi per il quale ha chiesto l’autorizzazione; oppure 2) il quantitativo totale autorizzato all’immissione sul mercato superi il quantitativo massimo previsto dall’, paragrafo 2, lettera a).
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