Art. 3
In vigore dal 25 set 2020
La Grecia può finanziare le seguenti misure:
a)
un'indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, secondo quanto previsto nell'articolo 13 dell'"atto legislativo del 14 marzo 2020";
b)
la copertura previdenziale dei lavoratori rientranti nell'ambito della misura di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto nell'articolo 13 dell'"atto legislativo del 14 marzo 2020";
c)
un'indennità speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell'articolo 8 dell'"atto legislativo del 20 marzo 2020";
d)
un regime di riduzione dell'orario lavorativo, secondo quanto previsto all'articolo 31 della "legge 4690/2020";
e)
i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, secondo quanto previsto nell'articolo 123 della "legge 4714/2020".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2020:1346:oj#art-3