Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 set 2020
La Grecia può finanziare le seguenti misure: a) un'indennità speciale concessa ai lavoratori dipendenti i cui contratti di lavoro sono stati sospesi, secondo quanto previsto nell'articolo 13 dell'"atto legislativo del 14 marzo 2020"; b) la copertura previdenziale dei lavoratori rientranti nell'ambito della misura di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto nell'articolo 13 dell'"atto legislativo del 14 marzo 2020"; c) un'indennità speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell'articolo 8 dell'"atto legislativo del 20 marzo 2020"; d) un regime di riduzione dell'orario lavorativo, secondo quanto previsto all'articolo 31 della "legge 4690/2020"; e) i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese stagionali del settore terziario, secondo quanto previsto nell'articolo 123 della "legge 4714/2020".
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