Art. 4

Codice di ecoinnovazione

In vigore dal 23 set 2020
Codice di ecoinnovazione 1.   Alla tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione è attribuito il codice di ecoinnovazione n. 35. 2.   I risparmi di CO2 certificati registrati in riferimento al codice di ecoinnovazione di cui al paragrafo 1 possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie dei costruttori a partire dall’anno civile 2021.
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Codice di ecoinnovazione (Art. 4 Decisione (UE) 2020/1339) — Testo vigente | Portale Normativo