Art. 3
Certificazione dei risparmi di CO2
In vigore dal 23 set 2020
Certificazione dei risparmi di CO2
1. L’autorità di omologazione si accerta che i risparmi di CO2 ottenuti grazie all’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando la metodologia di cui all’allegato.
2. Se un costruttore chiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da più luci esterne efficienti a LED di cui all’ in relazione a una versione del veicolo, l’autorità di omologazione determina quale delle luci esterne efficienti a LED sottoposte a prova consente i risparmi di CO2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione.
3. L’autorità di omologazione registra nei pertinenti documenti di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e il codice di ecoinnovazione di cui all’, paragrafo 1.
4. Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:
a)
per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;
b)
per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.
5. L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.
6. L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 solo se ritiene che la tecnologia innovativa sia conforme alle condizioni di cui all’ della presente decisione, e se il risparmio di CO2 ottenuto è di 0,5 g CO2/km o superiore, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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