Art. 1
Tecnologia innovativa
In vigore dal 23 set 2020
Tecnologia innovativa
L’uso di diodi a emissione di luce efficienti per l’illuminazione esterna di veicoli («luce esterna efficiente a LED») è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 a fini di utilizzo in veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o da una combinazione di tali carburanti, nonché in veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) della categoria N1 per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile usare senza correzione i valori misurati per il consumo di carburante e le emissioni di CO2 e che possono essere alimentati dagli stessi carburanti o una loro combinazione, se la tecnologia alternativa è utilizzata in una o più delle seguenti luci esterne:
a)
proiettore anabbagliante (anche con sistema di fari direzionali anteriori);
b)
proiettore abbagliante;
c)
luce di posizione anteriore;
d)
proiettore fendinebbia anteriore;
e)
proiettore fendinebbia posteriore;
f)
indicatore luminoso di direzione anteriore;
g)
indicatore luminoso di direzione posteriore;
h)
luce di illuminazione della targa;
i)
proiettore di retromarcia;
j)
luce d’angolo;
k)
proiettore di svolta statico;
l)
luce di ingombro;
m)
luce di posizione laterale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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