Art. 1

Tecnologia innovativa

In vigore dal 23 set 2020
Tecnologia innovativa L’uso di diodi a emissione di luce efficienti per l’illuminazione esterna di veicoli («luce esterna efficiente a LED») è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 a fini di utilizzo in veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o da una combinazione di tali carburanti, nonché in veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) della categoria N1 per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile usare senza correzione i valori misurati per il consumo di carburante e le emissioni di CO2 e che possono essere alimentati dagli stessi carburanti o una loro combinazione, se la tecnologia alternativa è utilizzata in una o più delle seguenti luci esterne: a) proiettore anabbagliante (anche con sistema di fari direzionali anteriori); b) proiettore abbagliante; c) luce di posizione anteriore; d) proiettore fendinebbia anteriore; e) proiettore fendinebbia posteriore; f) indicatore luminoso di direzione anteriore; g) indicatore luminoso di direzione posteriore; h) luce di illuminazione della targa; i) proiettore di retromarcia; j) luce d’angolo; k) proiettore di svolta statico; l) luce di ingombro; m) luce di posizione laterale.
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