Art. 1
In vigore dal 18 set 2020
1. Il Regno Unito è autorizzato ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dagli accordi internazionali seguenti destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione:
a)
la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, che istituisce la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC);
b)
la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che istituisce l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO);
c)
la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, che istituisce la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT);
d)
l’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC);
e)
la convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale, che istituisce l’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale (NASCO).
2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata alla partecipazione alle misure che si applicano o i cui effetti decorrono dalla fine del periodo di transizione.
3. Per quanto riguarda i contingenti di pesca condivisi con l’Unione l’autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è soggetta alla consultazione preventiva della Commissione da parte del Regno Unito.
Storico versioni
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