Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 set 2020
1.   Il Regno Unito è autorizzato ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dagli accordi internazionali seguenti destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione: a) la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, che istituisce la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC); b) la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che istituisce l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO); c) la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, che istituisce la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT); d) l’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC); e) la convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale, che istituisce l’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale (NASCO). 2.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata alla partecipazione alle misure che si applicano o i cui effetti decorrono dalla fine del periodo di transizione. 3.   Per quanto riguarda i contingenti di pesca condivisi con l’Unione l’autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è soggetta alla consultazione preventiva della Commissione da parte del Regno Unito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2020:1305:oj#art-1