Art. 1

Decisioni delegate in materia di fondi propri

In vigore dal 15 set 2020
Decisioni delegate in materia di fondi propri Le decisioni delegate ai sensi dell' della decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati: a) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali; b) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati; c) il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.
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Decisioni delegate in materia di fondi propri (Art. 1 Decisione (UE) 2020/1333) — Testo vigente | Portale Normativo