Art. 1
Decisioni delegate in materia di fondi propri
In vigore dal 15 set 2020
Decisioni delegate in materia di fondi propri
Le decisioni delegate ai sensi dell' della decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) sono adottate da uno dei capi di unità operative di seguito indicati:
a)
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;
b)
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;
c)
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.
Storico versioni
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