Art. 4
Codice di ecoinnovazione
In vigore dal 27 ago 2020
Codice di ecoinnovazione
1. Alla tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione è attribuito il codice di ecoinnovazione n. 33.
2. I risparmi di CO2 registrati in riferimento a tale codice di ecoinnovazione possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a partire dall’anno civile 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2020:1232:oj#art-4