Art. 3
Certificazione dei risparmi di CO2
In vigore dal 27 ago 2020
Certificazione dei risparmi di CO2
1. L’autorità di omologazione si assicura che i risparmi di CO2 ottenuti grazie all’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando il metodo di cui all’allegato.
2. Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dall’uso della tecnologia innovativa in diversi tipi di generatori-starter a 12 V in relazione a una versione di un veicolo, l’autorità di omologazione determina quale tipo di generatore-starter a 12 V sottoposto a prova genera i risparmi di CO2 più bassi. Tale valore è utilizzato ai fini del paragrafo 4.
3. Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:
a)
per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;
b)
per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, il valore dei risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.
4. L’autorità di omologazione registra nella pertinente documentazione di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e il codice dell’ecoinnovazione di cui all’, paragrafo 1.
5. L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.
6. L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 solo se ritiene che la tecnologia innovativa soddisfi le condizioni di cui all’ e se i risparmi di CO2 determinati conformemente al punto 3.5 dell’allegato sono pari a 0,5 g CO2/km o superiori, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 nel caso delle autovetture, o all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 nel caso dei veicoli commerciali leggeri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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