Art. 2

Partecipazione degli Stati membri

In vigore dal 24 lug 2020
Partecipazione degli Stati membri Tutti gli Stati membri possono partecipare all’esperimento. Gli Stati membri che decidono di partecipare all’esperimento («gli Stati membri partecipanti») ne informano la Commissione e gli altri Stati membri, indicando le specie, le categorie e le regioni cui si riferisce la loro partecipazione ed eventuali limitazioni. Gli Stati membri partecipanti possono porre termine alla loro partecipazione in qualsiasi momento, informando la Commissione al riguardo.
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