Art. 3

Valutazione dei rischi

In vigore dal 24 lug 2020
Valutazione dei rischi 1.   Gli Stati membri effettuano la valutazione dei rischi dei fornitori di sementi e adeguano di conseguenza la portata dei loro controlli ufficiali a una parte compresa tra l’1 % e il 100 % delle colture da seme per quanto riguarda l’ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale. Per la valutazione dei rischi dei fornitori di sementi sono presi in considerazione i seguenti criteri: a) le specie e i metodi di produzione; b) la zona di produzione e il numero di campi; c) le attività sotto il controllo del fornitore di sementi; d) il luogo delle attività o delle operazioni; e) eventuali informazioni indicanti la probabilità che gli utilizzatori delle sementi possano essere indotti in errore, in particolare relativamente all’identità, lo stato sanitario e la qualità, le proprietà, la composizione, la quantità, il paese o la zona di origine e il metodo di produzione delle sementi; f) i precedenti dei fornitori di sementi in merito agli esiti dei controlli ufficiali e dei controlli ufficiali a posteriori effettuati sulle loro colture e la conformità alla prescrizione di cui al paragrafo 2; g) l’affidabilità e i risultati delle ispezioni effettuate dai fornitori di sementi, in particolare da un ispettore sul campo autorizzato o da terzi su richiesta dei fornitori di sementi, compresi, se del caso, i regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla prescrizione di cui al paragrafo 2; h) eventuali informazioni che possano indicare una non conformità alla prescrizione di cui al paragrafo 2. 2.   La coltura da sottoporre a controllo ufficiale è ottenuta da sementi sottoposte a controlli ufficiali a posteriori conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE. 3.   Una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all’identità e alla purezza varietale. Gli Stati membri identificano le partite di sementi per le quali i controlli ufficiali sono stati effettuati conformemente all’approccio basato sul rischio di cui al paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri partecipanti confrontano, per la stessa coltura dello stesso campo, il tasso minimo fisso del 5 % delle colture da seme soggette a controllo ufficiale con il controllo ufficiale basato sul rischio delle colture e delle sementi raccolte per cui non è stabilito un tasso fisso.
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Valutazione dei rischi (Art. 3 Decisione (UE) 2020/1106) — Testo vigente | Portale Normativo