Art. 3

Definizioni

In vigore dal 17 lug 2020
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) «allevamento di bovini»: un allevamento avente una produzione annuale di azoto nell’effluente di allevamento superiore a 300 kg, di cui almeno due terzi derivati dal bestiame; 2) «coltura con sottosemina di erba»: cereali insilati, mais insilato, cereali primaverili, cereali invernali oppure orzo primaverile e piselli, con sottosemina di erba effettuata prima o dopo il raccolto; 3) «coltura con elevato assorbimento di azoto e stagione di crescita prolungata»: una delle seguenti colture: a) prato; b) colture intercalari a prato; c) barbabietole destinate a foraggio; d) colture con sottosemina di erba; e) cicoria; 4) «prato»: una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea; 5) «profilo del suolo»: lo strato di suolo fino a una profondità di 0,90 m o al livello medio più elevato delle acque sotterranee, se tale livello è a una profondità inferiore a 0,90 m dalla superficie.
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Definizioni (Art. 3 Decisione (UE) 2020/1074) — Testo vigente | Portale Normativo